detrazione quota interessi passivi per acquisto di fabbricato oggetto di ristrutturazione edilizia


 

Circ. 12.06.2002, n. 50/E, AgE

Videoconferenza 14.05.2002, www.agenziaentrate.it

 

D.:

In caso di acquisto di immobile oggetto di ristrutturazione edilizia non è possibile fruire immediatamente della detrazione ma occorre attendere il momento in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale.

 

Si chiede, se è corretto ritenere che la detrazione spetti anche in riferimento a contratti di mutuo stipulati antecedentemente al 01.01.2001 se non sono ancora decorsi i termini previsti dall'attuale normativa per la realizzazione delle condizioni alle quali è subordinato l'ottenimento dei benefici.

 

Ad esempio, è possibile fruire della detrazione per interessi passivi pagati nel 2001 in riferimento ad un mutuo contratto nel 05.1999 per l'acquisto di un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia che è terminata lo 04.2001?

 

R.:

L’art. 13-bis, c. 1, lettera b), stabilisce che, nel caso in cui l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto.

 

Con circolare n. 55/2001 è stato chiarito che per i mutui stipulati nel secondo semestre del 2000 è possibile stabilire la dimora abituale nell'immobile entro il termine più vantaggioso di dodici mesi previsto dalla L. n. 388 del 2000.

 

Ciò in quanto la disposizione contenuta nell'art. 2, L. 23.12.2000, n. 388, che ha modificato l’art. 13-bis, c. 1, lettera b), T.U.I.R., ha elevato da sei mesi ad un anno il termine massimo entro il quale adibire l'immobile acquistato ad abitazione principale.

 

Pertanto, tale disposizione, entrata in vigore il 1.01.2001, può essere applicata anche con riferimento ai mutui stipulati nell'anno 2000, sempreché al 31.12.2000 non sia già decorso il termine semestrale stabilito dalla previgente disposizione.

 

Pertanto, nell’esempio prospettato, in riferimento ad un mutuo contratto nel 05.1999 per l'acquisto di un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia che è terminata al 04.2001, non è possibile fruire della detrazione per interessi passivi pagati nel 2001 visto che alla data del 31.12.2000 era già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina.