detrazione
quota interessi passivi per acquisto di fabbricato oggetto di ristrutturazione
edilizia
Circ. 12.06.2002,
n. 50/E, AgE
Videoconferenza 14.05.2002, www.agenziaentrate.it
D.:
In caso di acquisto di immobile oggetto di
ristrutturazione edilizia non è possibile fruire immediatamente della
detrazione ma occorre attendere il momento in cui l'immobile è adibito ad
abitazione principale.
Si chiede, se è corretto ritenere che la
detrazione spetti anche in riferimento a contratti di mutuo stipulati
antecedentemente al 01.01.2001 se non sono ancora decorsi i termini previsti
dall'attuale normativa per la realizzazione delle condizioni alle quali è
subordinato l'ottenimento dei benefici.
Ad esempio, è possibile fruire della
detrazione per interessi passivi pagati nel 2001 in riferimento ad un mutuo
contratto nel 05.1999 per l'acquisto di un immobile oggetto di ristrutturazione
edilizia che è terminata lo 04.2001?
R.:
L’art. 13-bis, c. 1, lettera b),
stabilisce che, nel caso in cui l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o
atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità
immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto.
Con circolare n. 55/2001 è stato chiarito
che per i mutui stipulati nel secondo semestre del 2000 è possibile stabilire
la dimora abituale nell'immobile entro il termine più vantaggioso di dodici
mesi previsto dalla L. n. 388 del 2000.
Ciò in quanto la disposizione contenuta
nell'art. 2, L. 23.12.2000, n. 388, che ha modificato l’art. 13-bis, c. 1,
lettera b), T.U.I.R., ha elevato da sei mesi ad un anno il termine massimo
entro il quale adibire l'immobile acquistato ad abitazione principale.
Pertanto, tale disposizione, entrata in
vigore il 1.01.2001, può essere applicata anche con riferimento ai mutui
stipulati nell'anno 2000, sempreché al 31.12.2000 non sia già decorso il
termine semestrale stabilito dalla previgente disposizione.
Pertanto, nell’esempio prospettato, in
riferimento ad un mutuo contratto nel 05.1999 per l'acquisto di un immobile
oggetto di ristrutturazione edilizia che è terminata al 04.2001, non è
possibile fruire della detrazione per interessi passivi pagati nel 2001 visto
che alla data del 31.12.2000 era già decorso il termine semestrale previsto
dalla previgente disciplina.